Legge n. 59 Roma, 15 marzo 1997
OGGETTO: "Delega al Governo per il conferimento di funzioni
e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per
la semplificazione amministrativa"
Capo I
Art. 1
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a
conferire alle regioni e agli enti locali, ai sensi degli articoli 5, 118 e 128 della
Costituzione, funzioni e compiti amministrativi nel rispetto dei princìpi e dei criteri
direttivi contenuti nella presente legge. Ai fini della presente legge, per
"conferimento" si intende trasferimento, delega o attribuzione di funzioni e
compiti e per "enti locali" si intendono le province, i comuni, le comunità
montane e gli altri enti locali.
2. Sono conferite alle regioni e agli enti locali,
nell'osservanza del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 4, comma 3, lettera
a), della presente legge, anche ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990,
n. 142, tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla cura degli
interessi e alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunità, nonchè tutte le
funzioni e i compiti amministrativi localizzabili nei rispettivi territori in atto
esercitati da qualunque organo o amministrazione dello Stato, centrali o periferici,
ovvero tramite enti o altri soggetti pubblici.
3. Sono esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2 le funzioni e
i compiti riconducibili alle seguenti materie:
a. affari esteri e commercio estero, nonchè cooperazione
internazionale e attività promozionale all'estero di rilievo nazionale;
b. difesa, forze armate, armi e munizioni, esplosivi e materiale
strategico;
c. rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose;
d. tutela dei beni culturali e del patrimonio storico artistico;
e. vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe;
f. cittadinanza, immigrazione, rifugiati e asilo politico,
estradizione;
g. consultazioni elettorali, elettorato attivo e passivo,
propaganda elettorale, consultazioni referendarie escluse quelle regionali;
h. moneta, sistema valutario e perequazione delle risorse
finanziarie;
i. dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi
internazionale;
j. ordine pubblico e sicurezza pubblica;
k. amministrazione della giustizia;
l. poste e telecomunicazioni;
m. previdenza sociale, eccedenze di personale temporanee e
strutturali;
n. ricerca scientifica;
o. istruzione universitaria, ordinamenti scolastici, programmi
scolastici, organizzazione generale dell'istruzione scolastica e stato giuridico del
personale;
p. vigilanza in materia di lavoro e cooperazione.
4. Sono inoltre esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2:
a. i compiti di regolazione e controllo già attribuiti con legge
statale ad apposite autorità indipendenti;
b. i compiti strettamente preordinati alla programmazione,
progettazione, esecuzione e manutenzione di grandi reti infrastrutturali dichiarate di
interesse nazionale con legge statale;
c. i compiti di rilievo nazionale del sistema di protezione
civile, per la difesa del suolo, per la tutela dell'ambiente e della salute, per gli
indirizzi, le funzioni e i programmi nel settore dello spettacolo, per la ricerca, la
produzione, il trasporto e la distribuzione di energia; gli schemi di decreti legislativi,
ai fini della individuazione dei compiti di rilievo nazionale, sono predisposti previa
intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano; in mancanza dell'intesa, il Consiglio dei ministri delibera
motivatamente in via definitiva su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;
d. i compiti esercitati localmente in regime di autonomia
funzionale dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dalle
università degli studi;
e. il coordinamento dei rapporti con l'Unione europea e i compiti
preordinati ad assicurare l'esecuzione a livello nazionale degli obblighi derivanti dal
Trattato sull'Unione europea e dagli accordi internazionali.
5. Resta ferma la disciplina concernente il sistema statistico
nazionale, anche ai fini del rispetto degli obblighi derivanti dal Trattato sull'Unione
europea e dagli accordi internazionali.
6. La promozione dello sviluppo economico, la valorizzazione dei
sistemi produttivi e la promozione della ricerca applicata sono interessi pubblici primari
che lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali assicurano
nell'ambito delle rispettive competenze, nel rispetto delle esigenze della salute, della
sicurezza pubblica e della tutela dell'ambiente.
Art. 2
1. La disciplina legislativa delle funzioni e dei compiti
conferiti alle regioni ai sensi della presente legge spetta alle regioni quando è
riconducibile alle materie di cui all'articolo 117, primo comma, della Costituzione.
Nelle restanti materie spetta alle regioni il potere di emanare norme attuative ai sensi
dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione.
2. In ogni caso, la disciplina della organizzazione e dello
svolgimento delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti ai sensi dell'articolo 1
è disposta, secondo le rispettive competenze e nell'ambito della rispettiva potestà
normativa, dalle regioni e dagli enti locali.
Art. 3
1. Con i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono:
a. individuati tassativamente le funzioni e i compiti da mantenere in capo alle
amministrazioni statali, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 1;
b. indicati, nell'ambito di ciascuna materia, le funzioni e i
compiti da conferire alle regioni anche ai fini di cui all'articolo 3 della legge 8 giugno
1990, n. 142, e osservando il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 4,
comma 3, lettera a), della presente legge, o da conferire agli enti locali territoriali o
funzionali ai sensi degli articoli 128 e 118, primo comma, della Costituzione, nonchè i
criteri di conseguente e contestuale attribuzione e ripartizione tra le regioni, e tra
queste e gli enti locali, dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e
organizzative; il conferimento avviene gradualmente ed entro il periodo massimo di tre
anni, assicurando l'effettivo esercizio delle funzioni conferite;
c. individuati le procedure e gli strumenti di raccordo, anche
permanente, con eventuale modificazione o nuova costituzione di forme di cooperazione
strutturali e funzionali, che consentano la collaborazione e l'azione coordinata tra enti
locali, tra regioni e tra i diversi livelli di governo e di amministrazione anche con
eventuali interventi sostitutivi nel caso di inadempienza delle regioni e degli enti
locali nell'esercizio delle funzioni amministrative ad essi conferite, nonchè la presenza
e l'intervento, anche unitario, di rappresentanti statali, regionali e locali nelle
diverse strutture, necessarie per l'esercizio delle funzioni di raccordo, indirizzo,
coordinamento e controllo;
d. soppresse, trasformate o accorpate le strutture centrali e
periferiche interessate dal conferimento di funzioni e compiti con le modalità e nei
termini di cui all'articolo 7, comma 3, salvaguardando l'integrità di ciascuna regione e
l'accesso delle comunità locali alle strutture sovraregionali;
e. individuate le modalità e le procedure per il trasferimento
del personale statale senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;
f. previste le modalità e le condizioni con le quali
l'amministrazione dello Stato può avvalersi, per la cura di interessi nazionali, di
uffici regionali e locali, d'intesa con gli enti interessati o con gli organismi
rappresentativi degli stessi;
g. individuate le modalità e le condizioni per il conferimento a
idonee strutture organizzative di funzioni e compiti che non richiedano, per la loro
natura, l'esercizio esclusivo da parte delle regioni e degli enti locali;
h. previste le modalità e le condizioni per l'accessibilità da
parte del singolo cittadino temporaneamente dimorante al di fuori della propria residenza
ai servizi di cui voglia o debba usufruire.
2. Speciale normativa è emanata con i decreti legislativi di
cui all'articolo 1 per il comune di Campione d'Italia, in considerazione della sua
collocazione territoriale separata e della conseguente peculiare realtà istituzionale,
socio-economica, valutaria, doganale, fiscale e finanziaria.
Art. 4
1. Nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione, le
regioni, in conformità ai singoli ordinamenti regionali, conferiscono alle province, ai
comuni e agli altri enti locali tutte le funzioni che non richiedono l'unitario esercizio
a livello regionale. Al conferimento delle funzioni le regioni provvedono sentite le
rappresentanze degli enti locali. Possono altresì essere ascoltati anche gli organi
rappresentativi delle autonomie locali ove costituiti dalle leggi regionali.
2. Gli altri compiti e funzioni di cui all'articolo 1, comma 2,
della presente legge, vengono conferiti a regioni, province, comuni ed altri enti locali
con i decreti legislativi di cui all'articolo 1.
3. I conferimenti di funzioni di cui ai commi 1 e 2 avvengono
nell'osservanza dei seguenti princìpi fondamentali:
a. il principio di sussidiarietà, con l'attribuzione della
generalità dei compiti e delle funzioni amministrative ai comuni, alle province e alle
comunità montane, secondo le rispettive dimensioni territoriali, associative e
organizzative, con l'esclusione delle sole funzioni incompatibili con le dimensioni
medesime, attribuendo le responsabilità pubbliche anche al fine di favorire
l'assolvimento di funzioni e di compiti di rilevanza sociale da parte delle famiglie,
associazioni e comunità, alla autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai
cittadini interessati;
b. il principio di completezza, con la attribuzione alla regione
dei compiti e delle funzioni amministrative non assegnati ai sensi della lettera a), e
delle funzioni di programmazione;
c. il principio di efficienza e di economicità, anche con la
soppressione delle funzioni e dei compiti divenuti superflui;
d. il principio di cooperazione tra Stato, regioni ed enti locali
anche al fine di garantire un'adeguata partecipazione alle iniziative adottate nell'ambito
dell'Unione europea;
e. i princìpi di responsabilità ed unicità
dell'amministrazione, con la conseguente attribuzione ad un unico soggetto delle funzioni
e dei compiti connessi, strumentali e complementari, e quello di identificabilità in capo
ad un unico soggetto anche associativo della responsabilità di ciascun servizio o
attività amministrativa;
f. il principio di omogeneità, tenendo conto in particolare delle
funzioni già esercitate con l'attribuzione di funzioni e compiti omogenei allo stesso
livello di governo;
g. il principio di adeguatezza, in relazione all'idoneità
organizzativa dell'amministrazione ricevente a garantire, anche in forma associata con
altri enti, l'esercizio delle funzioni;
h. il principio di differenziazione nell'allocazione delle
funzioni in considerazione delle diverse caratteristiche, anche associative, demografiche,
territoriali e strutturali degli enti riceventi;
i. il principio della copertura finanziaria e patrimoniale dei
costi per l'esercizio delle funzioni amministrative conferite;
j. il principio di autonomia organizzativa e regolamentare e di
responsabilità degli enti locali nell'esercizio delle funzioni e dei compiti
amministrativi ad essi conferiti.
4. Con i decreti legislativi di cui all'articolo 1 il Governo
provvede anche a:
a. delegare alle regioni i compiti di programmazione e
amministrazione in materia di servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e
locale; attribuire alle regioni il compito di definire, d'intesa con gli enti locali, il
livello dei servizi minimi qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare
la domanda di mobilità dei cittadini, servizi i cui costi sono a carico dei bilanci
regionali, prevedendo che i costi dei servizi ulteriori rispetto a quelli minimi siano a
carico degli enti locali che ne programmino l'esercizio; prevedere che l'attuazione delle
deleghe e l'attribuzione delle relative risorse alle regioni siano precedute da appositi
accordi di programma tra il Ministro dei trasporti e della navigazione e le regioni
medesime, semprechè gli stessi accordi siano perfezionati entro il 30 giugno 1999;
b. prevedere che le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle
rispettive competenze, regolino l'esercizio dei servizi con qualsiasi modalità effettuati
e in qualsiasi forma affidati, sia in concessione che nei modi di cui agli articoli 22 e
25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, mediante contratti di servizio pubblico, che
rispettino gli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1191/69 ed il regolamento
(CEE) n. 1893/91, che abbiano caratteristiche di certezza finanziaria e copertura di
bilancio e che garantiscano entro il 1o gennaio 2000 il conseguimento di un rapporto di
almeno 0,35 tra ricavi da traffico e costi operativi, al netto dei costi di infrastruttura
previa applicazione della direttiva 91/440/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991 ai
trasporti ferroviari di interesse regionale e locale; definire le modalità per
incentivare il superamento degli assetti monopolistici nella gestione dei servizi di
trasporto urbano e extraurbano e per introdurre regole di concorrenzialità nel periodico
affidamento dei servizi; definire le modalità di subentro delle regioni entro il 1o
gennaio 2000 con propri autonomi contratti di servizio regionale al contratto di servizio
pubblico tra Stato e Ferrovie dello Stato Spa per servizi di interesse locale e regionale;
c. ridefinire, riordinare e razionalizzare, sulla base dei
princìpi e criteri di cui al comma 3 del presente articolo, al comma 1 dell'articolo 12 e
agli articoli 14, 17 e 20, comma 5, per quanto possibile individuando momenti decisionali
unitari, la disciplina relativa alle attività economiche ed industriali, in particolare
per quanto riguarda il sostegno e lo sviluppo delle imprese operanti nell'industria, nel
commercio, nell'artigianato, nel comparto agroindustriale e nei servizi alla produzione;
per quanto riguarda le politiche regionali, strutturali e di coesione della Unione
europea, ivi compresi gli interventi nelle aree depresse del territorio nazionale, la
ricerca applicata, l'innovazione tecnologica, la promozione della internazionalizzazione e
della competitività delle imprese nel mercato globale e la promozione della
razionalizzazione della rete commerciale anche in relazione all'obiettivo del contenimento
dei prezzi e dell'efficienza della distribuzione; per quanto riguarda la cooperazione nei
settori produttivi e il sostegno dell'occupazione; per quanto riguarda le attività
relative alla realizzazione, all'ampliamento, alla ristrutturazione e riconversione degli
impianti industriali, all'avvio degli impianti medesimi e alla creazione, ristrutturazione
e valorizzazione di aree industriali ecologicamente attrezzate, con particolare riguardo
alle dotazioni ed impianti di tutela dell'ambiente, della sicurezza e della salute
pubblica.
5. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 della legge 8
giugno 1990, n. 142, e del principio di sussidiarietà di cui al comma 3, lettera
a), del presente articolo, ciascuna regione adotta, entro sei mesi dall'emanazione di
ciascun decreto legislativo, la legge di puntuale individuazione delle funzioni trasferite
o delegate agli enti locali e di quelle mantenute in capo alla regione stessa.
Qualora la regione non provveda entro il termine indicato, il Governo è delegato ad
emanare, entro i successivi novanta giorni, sentite le regioni inadempienti, uno o più
decreti legislativi di ripartizione di funzioni tra regione ed enti locali le cui
disposizioni si applicano fino alla data di entrata in vigore della legge regionale.
Art. 5
1. È istituita una Commissione parlamentare, composta da venti
senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dai Presidenti del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati, su designazione dei gruppi parlamentari.
2. La Commissione elegge tra i propri componenti un presidente,
due vicepresidenti e due segretari che insieme con il presidente formano l'ufficio di
presidenza. La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni
dalla nomina dei suoi componenti, per l'elezione dell'ufficio di presidenza. Sino
alla costituzione della Commissione, il parere, ove occorra, viene espresso dalle
competenti Commissioni parlamentari.
3. La Commissione ha sede presso la Camera dei deputati.
Alle spese necessarie per il funzionamento della Commissione si provvede, in parti uguali,
a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere.
4. La Commissione:
a. esprime i pareri previsti dalla presente legge;
b. verifica periodicamente lo stato di attuazione delle riforme
previste dalla presente legge e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere.
Art. 6
1. Sugli schemi di decreto legislativo di cui all'articolo 1 il
Governo acquisisce il parere della Commissione di cui all'articolo 5 e della Commissione
parlamentare per le questioni regionali, che devono essere espressi entro quaranta giorni
dalla ricezione degli schemi stessi. Il Governo acquisisce altresì i pareri della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-Città e autonomie locali allargata ai
rappresentanti delle comunità montane; tali pareri devono essere espressi entro venti
giorni dalla ricezione degli schemi stessi. I pareri delle Conferenze sono
immediatamente comunicati alle Commissioni parlamentari predette. Decorsi
inutilmente i termini previsti dal presente articolo, i decreti legislativi possono essere
comunque emanati.
Art. 7
1. Ai fini della attuazione dei decreti legislativi di cui agli
articoli 1, 3 e 4 e con le scadenze temporali e modalità dagli stessi previste, alla
puntuale individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e
organizzative da trasferire, alla loro ripartizione tra le regioni e tra regioni ed enti
locali ed ai conseguenti trasferimenti si provvede con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati e il Ministro del tesoro. Il
trasferimento dei beni e delle risorse deve comunque essere congruo rispetto alle
competenze trasferite e al contempo deve comportare la parallela soppressione o il
ridimensionamento dell'amministrazione statale periferica, in rapporto ad eventuali
compiti residui.
2. Sugli schemi dei provvedimenti di cui al comma 1 è acquisito
il parere della Commissione di cui all'articolo 5, della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della
Conferenza Stato-Città e autonomie locali allargata ai rappresentanti delle comunità
montane. Sugli schemi, inoltre, sono sentiti gli organismi rappresentativi degli
enti locali funzionali ed è assicurata la consultazione delle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative. I pareri devono essere espressi entro trenta giorni
dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine i decreti possono comunque essere
emanati.
3. Al riordino delle strutture di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera d), si provvede, con le modalità e i criteri di cui al comma 4-bis dell'articolo
17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dall'articolo 13, comma 1, della
presente legge, entro novanta giorni dalla adozione di ciascun decreto di attuazione di
cui al comma 1 del presente articolo. Per i regolamenti di riordino, il parere del
Consiglio di Stato è richiesto entro cinquantacinque giorni ed è reso entro trenta
giorni dalla richiesta. In ogni caso, trascorso inutilmente il termine di novanta
giorni, il regolamento è adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri. In sede di prima emanazione gli schemi di regolamento sono trasmessi alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perchè su di essi sia espresso il parere
della Commissione di cui all'articolo 5, entro trenta giorni dalla data della loro
trasmissione. Decorso tale termine i regolamenti possono essere comunque
emanati.
Art. 8
1. Gli atti di indirizzo e coordinamento delle funzioni
amministrative regionali, gli atti di coordinamento tecnico, nonchè le direttive relative
all'esercizio delle funzioni delegate, sono adottati previa intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, o con la singola regione interessata.
2. Qualora nel termine di quarantacinque giorni dalla prima
consultazione l'intesa non sia stata raggiunta, gli atti di cui al comma 1 sono adottati
con deliberazione del Consiglio dei ministri, previo parere della Commissione parlamentare
per le questioni regionali da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta.
3. In caso di urgenza il Consiglio dei ministri può provvedere
senza l'osservanza delle procedure di cui ai commi 1 e 2. I provvedimenti in tal
modo adottati sono sottoposti all'esame degli organi di cui ai commi 1 e 2 entro i
successivi quindici giorni. Il Consiglio dei ministri è tenuto a riesaminare i
provvedimenti in ordine ai quali siano stati espressi pareri negativi.
4. Gli atti di indirizzo e coordinamento, gli atti di
coordinamento tecnico, nonchè le direttive adottate con deliberazione del Consiglio dei
ministri, sono trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari.
5. Sono abrogate le seguenti disposizioni concernenti funzioni
di indirizzo e coordinamento dello Stato:
a. l'articolo 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382;
b. l'articolo 4, secondo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il primo comma del medesimo articolo
limitatamente alle parole da: "nonchè la funzione di indirizzo" fino a:
"n. 382" e alle parole "e con la Comunità economica europea",
nonchè il terzo comma del medesimo articolo, limitatamente alle parole: "impartisce
direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alle regioni, che sono
tenute ad osservarle, ed";
c. l'articolo 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988,
n. 400, limitatamente alle parole: "gli atti di indirizzo e coordinamento dell'
attività amministrativa delle regioni e, nel rispetto delle disposizioni statutarie,
delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano";
d. l'articolo 13, comma 1, lettera e), della legge 23 agosto 1988,
n. 400, limitatamente alle parole: "anche per quanto concerne le funzioni
statali di indirizzo e coordinamento";
e. l'articolo 1, comma 1, lettera hh), della legge 12 gennaio
1991, n. 13.
6. È soppresso l'ultimo periodo della lettera a) del primo
comma dell'articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
Art. 9
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro cinque mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a definire ed
ampliare le attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, unificandola, per le materie e i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza
Stato-Città e autonomie locali. Nell'emanazione del decreto legislativo il Governo
si atterrà ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a. potenziamento dei poteri e delle funzioni della Conferenza
prevedendo la partecipazione della medesima a tutti i processi decisionali di interesse
regionale, interregionale ed infraregionale almeno a livello di attività consultiva
obbligatoria;
b. semplificazione delle procedure di raccordo tra Stato e regioni
attraverso la concentrazione in capo alla Conferenza di tutte le attribuzioni relative ai
rapporti tra Stato e regioni anche attraverso la soppressione di comitati, commissioni e
organi omologhi all'interno delle amministrazioni pubbliche;
c. specificazione delle materie per le quali è obbligatoria
l'intesa e della disciplina per i casi di dissenso; d. definizione delle forme e
modalità della partecipazione dei rappresentanti dei comuni, delle province e delle
comunità montane.
2. Dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di
cui al comma 1, i pareri richiesti dalla presente legge alla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e alla
Conferenza Stato-Città e autonomie locali sono espressi dalla Conferenza unificata.
Art. 10
1. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi
di cui all'articolo 1 possono essere adottate, con il rispetto dei medesimi criteri e
princìpi direttivi e con le stesse procedure, entro un anno dalla data della loro entrata
in vigore.
Capo II
Art. 11
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a:
a. razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri e dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione di
Ministeri, nonchè di amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo;
b. riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori
diversi dalla assistenza e previdenza, nonchè gli enti privati, controllati direttamente
o indirettamente dallo Stato, che operano, anche all'estero, nella promozione e nel
sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale;
c. riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di
monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività
svolta dalle amministrazioni pubbliche;
d. riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere
e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonchè gli organismi
operanti nel settore stesso.
2. I decreti legislativi sono emanati previo parere della
Commissione di cui all'articolo 5, da rendere entro trenta giorni dalla data di
trasmissione degli stessi. Decorso tale termine i decreti legislativi possono essere
comunque emanati.
3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti legislativi
possono essere emanate, nel rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi e con le
medesime procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore.
4. Anche al fine di conformare le disposizioni del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, alle disposizioni
della presente legge e di coordinarle con i decreti legislativi emanati ai sensi del
presente capo, ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, possono essere emanate entro il 31
dicembre 1997. A tal fine il Governo, in sede di adozione dei decreti legislativi, si
attiene ai princìpi contenuti negli articoli 97 e 98 della Costituzione, ai criteri
direttivi di cui all'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, a partire dal
principio della separazione tra compiti e responsabilità di direzione politica e compiti
e responsabilità di direzione delle amministrazioni, nonchè, ad integrazione,
sostituzione o modifica degli stessi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a. completare l'integrazione della disciplina del lavoro pubblico
con quella del lavoro privato e la conseguente estensione al lavoro pubblico delle
disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro privato nell'impresa;
estendere il regime di diritto privato del rapporto di lavoro anche ai dirigenti generali
ed equiparati delle amministrazioni pubbliche, mantenendo ferme le altre esclusioni di cui
all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
b. prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui alla lettera
a), l'istituzione di un ruolo unico interministeriale presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri, articolato in modo da garantire la necessaria specificità tecnica;
c. semplificare e rendere più spedite le procedure di
contrattazione collettiva; riordinare e potenziare l'Agenzia per la rappresentanza
negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) cui è conferita la rappresentanza
negoziale delle amministrazioni interessate ai fini della sottoscrizione dei contratti
collettivi nazionali, anche consentendo forme di associazione tra amministrazioni, ai fini
dell'esercizio del potere di indirizzo e direttiva all'ARAN per i contratti dei rispettivi
comparti;
d. prevedere che i decreti legislativi e la contrattazione possano
distinguere la disciplina relativa ai dirigenti da quella concernente le specifiche
tipologie professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza del ruolo sanitario
di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, e stabiliscano altresì una distinta disciplina per gli altri
dipendenti pubblici che svolgano qualificate attività professionali, implicanti
l'iscrizione ad albi, oppure tecnico-scientifiche e di ricerca;
e. garantire a tutte le amministrazioni pubbliche autonomi livelli
di contrattazione collettiva integrativa nel rispetto dei vincoli di bilancio di ciascuna
amministrazione; prevedere che per ciascun ambito di contrattazione collettiva le
pubbliche amministrazioni, attraverso loro istanze associative o rappresentative, possano
costituire un comitato di settore;
f. prevedere che, prima della definitiva sottoscrizione del
contratto collettivo, la quantificazione dei costi contrattuali sia dall'ARAN sottoposta,
limitatamente alla certificazione delle compatibilità con gli strumenti di programmazione
e di bilancio di cui all'articolo 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni, alla Corte dei conti, che può richiedere elementi istruttori e
di valutazione ad un nucleo di tre esperti, designati, per ciascuna certificazione
contrattuale, con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con
il Ministro del tesoro; prevedere che la Corte dei conti si pronunci entro il termine di
quindici giorni, decorso il quale la certificazione si intende effettuata; prevedere che
la certificazione e il testo dell'accordo siano trasmessi al comitato di settore e, nel
caso di amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi quindici giorni dalla
trasmissione senza rilievi, il presidente del consiglio direttivo dell'ARAN abbia mandato
di sottoscrivere il contratto collettivo il quale produce effetti dalla sottoscrizione
definitiva; prevedere che, in ogni caso, tutte le procedure necessarie per consentire
all'ARAN la sottoscrizione definitiva debbano essere completate entro il termine di
quaranta giorni dalla data di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;
g. devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice ordinario,
tenuto conto di quanto previsto dalla lettera a), tutte le controversie relative ai
rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ancorchè concernenti
in via incidentale atti amministrativi presupposti, ai fini della disapplicazione,
prevedendo: misure organizzative e processuali anche di carattere generale atte a
prevenire disfunzioni dovute al sovraccarico del contenzioso; procedure stragiudiziali di
conciliazione e arbitrato; infine, la contestuale estensione della giurisdizione del
giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali
conseguenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno, in materia
edilizia, urbanistica e di servizi pubblici, prevedendo altresì un regime processuale
transitorio per i procedimenti pendenti;
h. prevedere procedure di consultazione delle organizzazioni
sindacali firmatarie dei contratti collettivi dei relativi comparti prima dell'adozione
degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro;
i. prevedere la definizione da parte della Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica di un codice di
comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione e le modalità di raccordo con
la disciplina contrattuale delle sanzioni disciplinari, nonchè l'adozione di codici di
comportamento da parte delle singole amministrazioni pubbliche; prevedere la costituzione
da parte delle singole amministrazioni di organismi di controllo e consulenza
sull'applicazione dei codici e le modalità di raccordo degli organismi stessi con il
Dipartimento della funzione pubblica.
5. Il termine di cui all'articolo 2, comma 48, della legge 28
dicembre 1995, n. 549, è riaperto fino al 31 luglio 1997.
6. Dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di
cui al comma 4, sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con i medesimi.
Sono apportate le seguenti modificazioni alle disposizioni dell'articolo 2, comma 1, della
legge 23 ottobre 1992, n. 421: alla lettera e) le parole: "ai dirigenti
generali ed equiparati" sono soppresse; alla lettera i) le parole: "prevedere
che nei limiti di cui alla lettera h) la contrattazione sia nazionale e decentrata"
sono sostituite dalle seguenti: "prevedere che la struttura della contrattazione, le
aree di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano definiti in coerenza con
quelli del settore privato"; la lettera q) è abrogata; alla lettera t) dopo le
parole: "concorsi unici per profilo professionale" sono inserite le seguenti:
", da espletarsi a livello regionale,".
7. Sono abrogati gli articoli 38 e 39 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29.
Art. 12
1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera a) del comma
1 dell'articolo 11 il Governo si atterrà, oltrechè ai princìpi generali desumibili
dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed
integrazioni, ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a. assicurare il collegamento funzionale e operativo della
Presidenza del Consiglio dei ministri con le amministrazioni interessate e potenziare, ai
sensi dell'articolo 95 della Costituzione, le autonome funzioni di impulso, indirizzo e
coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri, con eliminazione, riallocazione e
trasferimento delle funzioni e delle risorse concernenti compiti operativi o gestionali in
determinati settori, anche in relazione al conferimento di funzioni di cui agli articoli 3
e seguenti;
b. trasferire a Ministeri o ad enti ed organismi autonomi i
compiti non direttamente riconducibili alle predette funzioni di impulso, indirizzo e
coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri secondo criteri di omogeneità e
di efficienza gestionale, ed anche ai fini della riduzione dei costi amministrativi;
c. garantire al personale inquadrato ai sensi dell'articolo 38
della legge 23 agosto 1988, n. 400, il diritto di opzione tra il permanere nei ruoli
della Presidenza del Consiglio dei ministri e il transitare nei ruoli dell'amministrazione
cui saranno trasferite le competenze;
d. trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per
l'eventuale affidamento alla responsabilità dei Ministri senza portafoglio, anche
funzioni attribuite a questi ultimi direttamente dalla legge;
e. garantire alla Presidenza del Consiglio dei ministri autonomia
organizzativa, regolamentare e finanziaria nell'ambito dello stanziamento previsto ed
approvato con le leggi finanziaria e di bilancio dell'anno in corso;
f. procedere alla razionalizzazione e redistribuzione delle
competenze tra i Ministeri, tenuto conto delle esigenze derivanti dall'appartenza dello
Stato all'Unione europea, dei conferimenti di cui agli articoli 3 e seguenti e dei
principi e dei criteri direttivi indicati dall'articolo 4 e dal presente articolo, in ogni
caso riducendone il numero, anche con decorrenza differita all'inizio della nuova
legislatura;
g. eliminare le duplicazioni organizzative e funzionali, sia
all'interno di ciascuna amministrazione, sia fra di esse, sia tra organi amministrativi e
organi tecnici, con eventuale trasferimento, riallocazione o unificazione delle funzioni e
degli uffici esistenti, e ridisegnare le strutture di primo livello, anche mediante
istituzione di dipartimenti o di amministrazioni ad ordinamento autonomo risultanti dalla
aggregazione di uffici di diverse amministrazioni, sulla base di criteri di omogeneità,
di complementarietà e di organicità;
h. riorganizzare e razionalizzare, sulla base dei medesimi criteri
e in coerenza con quanto previsto dal capo I della presente legge, gli organi di
rappresentanza periferica dello Stato con funzioni di raccordo, supporto e collaborazione
con le regioni e gli enti locali;
i. procedere, d'intesa con le regioni interessate,
all'articolazione delle attività decentrate e dei servizi pubblici, in qualunque forma
essi siano gestiti o sottoposti al controllo dell'amministrazione centrale dello Stato, in
modo che, se organizzati a livello sovraregionale, ne sia assicurata la fruibilità alle
comunità, considerate unitariamente dal punto di vista regionale. Qualora esigenze
organizzative o il rispetto di standard dimensionali impongano l'accorpamento di funzioni
amministrative statali con riferimento a dimensioni sovraregionali, deve essere comunque
fatta salva l'unità di ciascuna regione;
j. riordinare le residue strutture periferiche dei Ministeri,
dislocate presso ciascuna provincia, in modo da realizzare l'accorpamento e la
concentrazione, sotto il profilo funzionale, organizzativo e logistico, di tutte quelle
presso le quali i cittadini effettuano operazioni o pratiche di versamento di debiti o di
riscossione di crediti a favore o a carico dell'Erario dello Stato;
k. istituire, anche in parallelo all'evolversi della struttura del
bilancio dello Stato ed alla attuazione dell'articolo 14 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, un più razionale collegamento tra
gestione finanziaria ed azione amministrativa, organizzando le strutture per funzioni
omogenee e per centri di imputazione delle responsabilità;
l. rivedere, senza aggravi di spesa e, per il personale
disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica
disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio degli addetti ad uffici di
diretta collaborazione dei Ministri, prevedendo, a fronte delle responsabilità e degli
obblighi di reperibilità e disponibilità ad orari disagevoli, un unico emolumento,
sostitutivo delle ore di lavoro straordinario autorizzabili in via aggiuntiva e dei
compensi di incentivazione o similari;
m. diversificare le funzioni di staff e di line, e fornire criteri
generali e princìpi uniformi per la disciplina degli uffici posti alle dirette dipendenze
del Ministro, in funzione di supporto e di raccordo tra organo di direzione politica e
amministrazione e della necessità di impedire, agli uffici di diretta collaborazione con
il Ministro, lo svolgimento di attività amministrative rientranti nelle competenze dei
dirigenti ministeriali;
n. garantire la speditezza dell'azione amministrativa e il
superamento della frammentazione delle procedure, anche attraverso opportune modalità e
idonei strumenti di coordinamento tra uffici, anche istituendo i centri interservizi, sia
all'interno di ciascuna amministrazione, sia fra le diverse amministrazioni;
razionalizzare gli organi collegiali esistenti anche mediante soppressione, accorpamento e
riduzione del numero dei componenti;
o. istituire servizi centrali per la cura delle funzioni di controllo
interno, che dispongano di adeguati servizi di supporto ed operino in collegamento con gli
uffici di statistica istituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.
322, prevedendo interventi sostitutivi nei confronti delle singole amministrazioni che non
provvedano alla istituzione dei servizi di controllo interno entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore del decreto legislativo;
p. organizzare le strutture secondo criteri di flessibilità, per
consentire sia lo svolgimento dei compiti permanenti, sia il perseguimento di specifici
obiettivi e missioni;
q. realizzare gli eventuali processi di mobilità ricorrendo, in via
prioritaria, ad accordi di mobilità su base territoriale, ai sensi dell'articolo 35,
comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni,
prevedendo anche per tutte le amministrazioni centrali interessate dai processi di
trasferimento di cui all'articolo 1 della presente legge, nonchè di razionalizzazione,
riordino e fusione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), procedure finalizzate alla
riqualificazione professionale per il personale di tutte le qualifiche e i livelli per la
copertura dei posti disponibili a seguito della definizione delle piante organiche e con
le modalità previste dall'articolo 3, commi 205 e 206, della legge 28 dicembre 1995,
n. 549, fermo restando che le singole amministrazioni provvedono alla copertura
degli oneri finanziari attraverso i risparmi di gestione sui propri capitoli di bilancio;
r. prevedere che i processi di riordinamento e razionalizzazione sopra
indicati siano accompagnati da adeguati processi formativi che ne agevolino l'attuazione,
all'uopo conferendo apposite attribuzioni alla Scuola superiore della pubblica
amministrazione; prevedere che, a tal fine, il contingente di personale indicato nel
regolamento recante disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento della Scuola
superiore sia considerato aggiuntivo rispetto ai contingenti di cui alle tabelle A e B
allegate alla legge 23 agosto 1988, n. 400; prevedere che il 50 per cento del
contingente medesimo sia riservato al personale in posizione di comando e di fuori ruolo;
prevedere che le amministrazioni, se la richiesta di comando è motivata da attività
svolte dalla Scuola superiore nel loro interesse, debbano dar corso alla richiesta.
2. Nell'ambito dello stato di previsione della Presidenza del
Consiglio dei ministri, relativamente alle rubriche non affidate alla responsabilità di
Ministri, il Presidente del Consiglio dei ministri può disporre variazioni compensative,
in termini di competenza e di cassa, da adottare con decreto del Ministro del tesoro.
3. Il personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei
ministri, comunque in servizio da almeno un anno alla data di entrata in vigore della
presente legge presso altre amministrazioni pubbliche, enti pubblici non economici ed
autorità indipendenti, è, a domanda, inquadrato nei ruoli delle amministrazioni,
autorità ed enti pubblici presso i quali presta servizio, ove occorra in soprannumero; le
dotazioni organiche di cui alle tabelle A, B e C allegate alla legge 23 agosto 1988,
n. 400, sono corrispondentemente ridotte.
Art. 13
1. All'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma: "4-bis. L'organizzazione e
la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del
Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i
contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
a. riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri
ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di
supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
b. individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale,
centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di
flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;
c. previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d. indicazione e revisione periodica della consistenza delle
piante organiche;
e. previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare
per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici
dirigenziali generali".
2. Gli schemi di regolamento di cui al comma 4-bis dell'articolo
17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dal comma 1 del presente articolo,
sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perchè su di essi
sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia entro trenta
giorni dalla data della loro trasmissione. Decorso il termine senza che i pareri
siano stati espressi, il Governo adotta comunque i regolamenti.
3. I regolamenti di cui al comma 4-bis dell'articolo 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dal comma 1 del presente articolo,
sostituiscono, per i soli Ministeri, i decreti di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 4 del
decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, fermo restando il comma 4 del predetto
articolo 6. I regolamenti già emanati o adottati restano in vigore fino alla
emanazione dei regolamenti di cui al citato articolo 17, comma 4-bis, della legge 23
agosto 1988, n. 400, introdotto dal comma 1 del presente articolo.
Art. 14
1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera b) del comma
1 dell'articolo 11, il Governo perseguirà l'obiettivo di una complessiva riduzione dei
costi amministrativi e si atterrà, oltrechè ai princìpi generali desumibili dalla legge
7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dal decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, dall'articolo 3, comma 6, della
legge 14 gennaio 1994, n. 20, ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a. fusione o soppressione di enti con finalità omologhe o
complementari, trasformazione di enti per i quali l'autonomia non sia necessaria o
funzionalmente utile in ufficio dello Stato o di altra amministrazione pubblica, ovvero in
struttura di università, con il consenso della medesima, ovvero liquidazione degli enti
inutili; per i casi di cui alla presente lettera il Governo è tenuto a presentare
contestuale piano di utilizzo del personale ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera
s), in carico ai suddetti enti;
b. trasformazione in associazioni o in persone giuridiche di
diritto privato degli enti che non svolgono funzioni o servizi di rilevante interesse
pubblico nonchè di altri enti per il cui funzionamento non è necessaria la personalità
di diritto pubblico; trasformazione in ente pubblico economico o in società di diritto
privato di enti ad alto indice di autonomia finanziaria; per i casi di cui alla presente
lettera il Governo è tenuto a presentare contestuale piano di utilizzo del personale ai
sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera s), in carico ai suddetti enti;
c. omogeneità di organizzazione per enti omologhi di comparabile
rilevanza, anche sotto il profilo delle procedure di nomina degli organi statutari, e
riduzione funzionale del numero di componenti degli organi collegiali;
d. razionalizzazione ed omogeneizzazione dei poteri di vigilanza
ministeriale, con esclusione, di norma, di rappresentanti ministeriali negli organi di
amministrazione, e nuova disciplina del commissariamento degli enti;
e. contenimento delle spese di funzionamento, anche attraverso
ricorso obbligatorio a forme di comune utilizzo di contraenti ovvero di organi, in
analogia a quanto previsto dall'articolo 20, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni;
f. programmazione atta a favorire la mobilità e l'ottimale
utilizzo delle strutture impiantistiche.
Art. 15
1. Al fine della realizzazione della rete unitaria delle
pubbliche amministrazioni, l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione è
incaricata, per soddisfare esigenze di coordinamento, qualificata competenza e
indipendenza di giudizio, di stipulare, nel rispetto delle vigenti norme in materia di
scelta del contraente, uno o più contratti-quadro con cui i prestatori dei servizi e
delle forniture relativi al trasporto dei dati e all'interoperabilità si impegnano a
contrarre con le singole amministrazioni alle condizioni ivi stabilite. Le
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993,
n. 39, in relazione alle proprie esigenze, sono tenute a stipulare gli atti
esecutivi dei predetti contratti-quadro. Gli atti esecutivi non sono soggetti al parere
dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e, ove previsto, del
Consiglio di Stato. Le amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui all'articolo 1,
comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, hanno facoltà di
stipulare gli atti esecutivi di cui al presente comma.
2. Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica
amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti
stipulati nelle medesime forme, nonchè la loro archiviazione e trasmissione con strumenti
informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge. I criteri e le
modalità di applicazione del presente comma sono stabiliti, per la pubblica
amministrazione e per i privati, con specifici regolamenti da emanare entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Gli schemi dei regolamenti sono
trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del
parere delle competenti Commissioni.
Art. 16
1. Il Comitato scientifico di cui all'articolo 2, comma 3, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, individua, entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministro per
la funzione pubblica, previa ricognizione delle attività già espletate ivi comprese
quelle relative a progetti in corso, i progetti più strettamente finalizzati alla
modernizzazione delle pubbliche amministrazioni, all'efficacia e all'efficienza dei
servizi pubblici nel quadro di una ottimizzazione e razionalizzazione dell'utilizzazione
delle risorse finanziarie. Il Comitato procede altresì alla verifica di congruità
dei costi di attuazione dei progetti selezionati ed alla eventuale riduzione della spesa
autorizzata.
2. Ai progetti selezionati e verificati ai sensi del comma 1 si
applicano le procedure di cui all'articolo 2, commi 1, 2, 3 e 6, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, e al decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n.
303. I progetti non selezionati o per i quali non sia stata accettata la
rideterminazione dei costi non possono avere ulteriore esecuzione. Con decreto del
Ministro per la funzione pubblica è dichiarata la revoca dell'approvazione dei predetti
progetti ed è determinato il rimborso delle spese per le attività già svolte e per i
costi sostenuti relativamente ad essi.
3. Le somme recuperate ai sensi del presente articolo
affluiscono allo stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e sono
riassegnate con decreto del Ministro del tesoro ai capitoli 2557, 2560 e 2543 dello stato
di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per la realizzazione di nuovi
progetti per l'attuazione dei processi di riforma della pubblica amministrazione previsti
dalla presente legge, secondo le procedure di cui all'articolo 2, commi 1, 2, 3 e 6, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, e al decreto del Presidente della Repubblica 19
aprile 1994, n. 303, nonchè per attività di studio e ricerca per l'elaborazione di
schemi normativi necessari per la predisposizione dei provvedimenti attuativi di cui alla
presente legge, svolta anche in forma collegiale.
Art. 17
1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera c) del comma
1 dell'articolo 11 il Governo si atterrà, oltrechè ai princìpi generali desumibili
dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dal decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, dall'articolo 3,
comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ai seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a. prevedere che ciascuna amministrazione organizzi un sistema
informativo-statistico di supporto al controllo interno di gestione, alimentato da
rilevazioni periodiche, al massimo annuali, dei costi, delle attività e dei prodotti;
b. prevedere e istituire sistemi per la valutazione, sulla base di
parametri oggettivi, dei risultati dell'attività amministrativa e dei servizi pubblici
favorendo ulteriormente l'adozione di carte dei servizi e assicurando in ogni caso
sanzioni per la loro violazione, e di altri strumenti per la tutela dei diritti
dell'utente e per la sua partecipazione, anche in forme associate, alla definizione delle
carte dei servizi ed alla valutazione dei risultati;
c. prevedere che ciascuna amministrazione provveda periodicamente
e comunque annualmente alla elaborazione di specifici indicatori di efficacia, efficienza
ed economicità ed alla valutazione comparativa dei costi, rendimenti e risultati;
d. collegare l'esito dell'attività di valutazione dei costi, dei
rendimenti e dei risultati alla allocazione annuale delle risorse;
e. costituire presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una
banca dati sull'attività di valutazione, collegata con tutte le amministrazioni
attraverso i sistemi di cui alla lettera a) ed il sistema informatico del Ministero del
tesoro - Ragioneria generale dello Stato e accessibile al pubblico, con modalità da
definire con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri presenta annualmente
una relazione al Parlamento circa gli esiti delle attività di cui al comma 1.
Art. 18
1. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1,
lettera d), il Governo, oltre a quanto previsto dall'articolo 14 della presente legge, si
attiene ai seguenti ulteriori princìpi e criteri direttivi:
a. individuazione di una sede di indirizzo strategico e di
coordinamento della politica nazionale della ricerca, anche con riferimento alla
dimensione europea e internazionale della ricerca;
b. riordino, secondo criteri di programmazione, degli enti
operanti nel settore, della loro struttura, del loro funzionamento e delle procedure di
assunzione del personale, nell'intento di evitare duplicazioni per i medesimi obiettivi,
di promuovere e di collegare realtà operative di eccellenza, di assicurare il massimo
livello di flessibilità, di autonomia e di efficienza, nonchè una più agevole stipula
di intese, accordi di programma e consorzi;
c. ridefinire la disciplina e lo snellimento delle procedure per
il sostegno della ricerca scientifica, tecnologica e spaziale e per la promozione del
trasferimento e della diffusione della tecnologia nell'industria, in particolare piccola e
media, individuando un momento decisionale unitario al fine di evitare, anche con il
riordino degli organi consultivi esistenti, sovrapposizioni di interventi da parte delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, riordinando gli enti operanti nel settore secondo criteri di
programmazione e di valutazione, in aggiunta a quelli previsti dall'articolo 14 della
presente legge, favorendo inoltre la mobilità del personale e prevedendo anche forme di
partecipazione dello Stato ad organismi costituiti dalle organizzazioni imprenditoriali e
dagli enti di settore o di convenzionamento con essi;
d. previsione di organismi, strumenti e procedure per la
valutazione dei risultati dell'attività di ricerca e dell'impatto dell'innovazione
tecnologica sulla vita economica e sociale;
e. riordino degli organi consultivi, assicurando una
rappresentanza, oltre che alle componenti universitarie e degli enti di ricerca, anche al
mondo della produzione e dei servizi;
f. programmazione e coordinamento dei flussi finanziari in ordine
agli obiettivi generali della politica di ricerca;
g. adozione di misure che valorizzino la professionalità e
l'autonomia dei ricercatori e ne favoriscano la mobilità interna ed esterna tra enti di
ricerca, università, scuola e imprese.
2. In sede di prima attuazione e ai fini dell'adeguamento alla
vigente normativa comunitaria in materia, il Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica è autorizzato ad aggiornare, con propri decreti, i limiti, le
forme e le modalità di intervento e di finanziamento previsti dalle disposizioni di cui
al n. 41 dell'allegato 1, previsto dall'articolo 20, comma 8, della presente legge,
ferma restando l'applicazione dell'articolo 11, secondo comma, della legge 17 febbraio
1982, n. 46, ai programmi di ricerca finanziati a totale carico dello Stato.
3. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
trasmette alle Camere una relazione sulle linee di riordino del sistema della ricerca,
nella quale:
a. siano censiti e individuati i soggetti già operanti nel
settore o da istituire, articolati per tipologie e funzioni;
b. sia indicata la natura della loro autonomia e dei rispettivi
meccanismi di governo e di funzionamento;
c. sia delineata la tipologia degli interventi per la
programmazione e la valutazione, nonchè di quelli riguardanti la professionalità e la
mobilità dei ricercatori.
Art. 19
1. Sui provvedimenti di attuazione delle norme previste dal
presente capo aventi riflessi sull'organizzazione del lavoro o sullo stato giuridico dei
pubblici dipendenti sono sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
Capo III
Art. 20
1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al
Parlamento un disegno di legge per la delegificazione di norme concernenti procedimenti
amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni centrali, locali o autonome, indicando
i criteri per l'esercizio della potestà regolamentare nonchè i procedimenti oggetto
della disciplina, salvo quanto previsto alla lettera a) del comma 5. In allegato al
disegno di legge è presentata una relazione sullo stato di attuazione della
semplificazione dei procedimenti amministrativi.
2. Con lo stesso disegno di legge di cui al comma 1, il Governo
individua i procedimenti relativi a funzioni e servizi che, per le loro caratteristiche e
per la loro pertinenza alle comunità territoriali, sono attribuiti alla potestà
normativa delle regioni e degli enti locali, e indica i princìpi che restano regolati con
legge della Repubblica ai sensi degli articoli 117, primo e secondo comma, e 128 della
Costituzione.
3. I regolamenti sono emanati con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente
del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il
Ministro competente, previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni
parlamentari e del Consiglio di Stato. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei
ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni
tra le amministrazioni interessate. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di parere
alle Commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati.
4. I regolamenti entrano in vigore il sessantesimo giorno
successivo alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge,
regolatrici dei procedimenti.
5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e princìpi:
a. semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli
che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il
numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando
le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli
organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove raggruppare
competenze diverse ma confluenti in una unica procedura;
b. riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e
uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;
c. regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si
svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima
amministrazione;
d. riduzione del numero di procedimenti amministrativi e
accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività, anche riunendo
in una unica fonte regolamentare, ove ciò corrisponda ad esigenze di semplificazione e
conoscibilità normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che
pretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure
stesse;
e. semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e
contabili, anche mediante adozione ed estensione alle fasi di integrazione dell'efficacia
degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'articolo 51, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
f. trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti
amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedano, in ragione della loro
specificità, l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con
conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori
di interessi diffusi;
g. individuazione delle responsabilità e delle procedure di
verifica e controllo;
h. previsione, per i casi di mancato rispetto del termine del
procedimento, di mancata o ritardata adozione del provvedimento, di ritardato o incompleto
assolvimento degli obblighi e delle prestazioni da parte della pubblica amministrazione,
di forme di indennizzo automatico e forfettario a favore dei soggetti richiedenti il
provvedimento; contestuale individuazione delle modalità di pagamento e degli uffici che
assolvono all'obbligo di corrispondere l'indennizzo, assicurando la massima pubblicità e
conoscenza da parte del pubblico delle misure adottate e la massima celerità nella
corresponsione dell'indennizzo stesso.
6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli
effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di
accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre
suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione
amministrativa.
7. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie
disciplinate dai commi da 1 a 6 nel rispetto dei princìpi desumibili dalle disposizioni
in essi contenute, che costituiscono princìpi generali dell'ordinamento giuridico. Tali
disposizioni operano direttamente nei riguardi delle regioni fino a quando esse non
avranno legiferato in materia. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di
Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute
nella legge medesima.
8. In sede di prima attuazione della presente legge e nel
rispetto dei principi, criteri e modalità di cui al presente articolo, quali norme
generali regolatrici, sono emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare i
procedimenti di cui all'allegato 1
alla presente legge, nonchè le seguenti materie:
a. sviluppo e programmazione del sistema universitario, di cui
alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni, nonchè valutazione
del medesimo sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive
modificazioni;
b. composizione e funzioni degli organismi collegiali nazionali e
locali di rappresentanza e coordinamento del sistema universitario, prevedendo altresì
l'istituzione di un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi, con compiti
consultivi e di proposta;
c. interventi per il diritto allo studio e contributi
universitari. Le norme sono finalizzate a garantire l'accesso agli studi
universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di
abbandono degli studi, a determinare percentuali massime dell'ammontare complessivo della
contribuzione a carico degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello Stato
per le università, graduando la contribuzione stessa, secondo criteri di equità,
solidarietà e progressività in relazione alle condizioni economiche del nucleo
familiare, nonchè a definire parametri e metodologie adeguati per la valutazione delle
effettive condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui alla presente
lettera sono soggette a revisione biennale, sentite le competenti Commissioni
parlamentari;
d. procedure per il conseguimento del titolo di dottore di
ricerca, di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 382, e procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per ricercatore
in deroga all'articolo 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
e. procedure per l'accettazione da parte delle università di
eredità, donazioni e legati, prescindendo da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale
o prefettizia.
9. I regolamenti di cui al comma 8, lettere a), b) e c), sono
emanati previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.
10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui al comma
8, lettera c), il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previsto
dall'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, è emanato anche nelle more
della costituzione della Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari di cui
all'articolo 6 della medesima legge.
11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il Governo
propone annualmente al Parlamento le norme di delega ovvero di delegificazione necessarie
alla compilazione di testi unici legislativi o regolamentari, con particolare riferimento
alle materie interessate dalla attuazione della presente legge. In sede di prima
attuazione della presente legge, il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di
sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui
all'articolo 4, norme per la delegificazione delle materie di cui all'articolo 4, comma 4,
lettera c), non coperte da riserva assoluta di legge, nonchè testi unici delle leggi che
disciplinano i settori di cui al medesimo articolo 4, comma 4, lettera c), anche
attraverso le necessarie modifiche, integrazioni o abrogazioni di norme, secondo i criteri
previsti dagli articoli 14 e 17 e dal presente articolo.
Capo IV
Art. 21
1. L'autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti
educativi si inserisce nel processo di realizzazione della autonomia e della
riorganizzazione dell'intero sistema formativo. Ai fini della realizzazione della
autonomia delle istituzioni scolastiche le funzioni dell'Amministrazione centrale e
periferica della pubblica istruzione in materia di gestione del servizio di istruzione,
fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio nonchè
gli elementi comuni all'intero sistema scolastico pubblico in materia di gestione e
programmazione definiti dallo Stato, sono progressivamente attribuite alle istituzioni
scolastiche, attuando a tal fine anche l'estensione ai circoli didattici, alle scuole
medie, alle scuole e agli istituti di istruzione secondaria, della personalità giuridica
degli istituti tecnici e professionali e degli istituti d'arte ed ampliando l'autonomia
per tutte le tipologie degli istituti di istruzione, anche in deroga alle norme vigenti in
materia di contabilità dello Stato. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche agli istituti educativi, tenuto conto delle loro specificità ordinamentali.
2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1, si provvede con uno o
più regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, nel termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sulla base dei criteri generali e princìpi direttivi contenuti nei commi
3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 del presente articolo. Sugli schemi di regolamento è acquisito,
anche contemporaneamente al parere del Consiglio di Stato, il parere delle competenti
Commissioni parlamentari. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle
Commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati. Con i regolamenti
predetti sono dettate disposizioni per armonizzare le norme di cui all'articolo 355 del
testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con quelle
della presente legge.
3. I requisiti dimensionali ottimali per l'attribuzione della
personalità giuridica e dell'autonomia alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1,
anche tra loro unificate nell'ottica di garantire agli utenti una più agevole fruizione
del servizio di istruzione, e le deroghe dimensionali in relazione a particolari
situazioni territoriali o ambientali sono individuati in rapporto alle esigenze e alla
varietà delle situazioni locali e alla tipologia dei settori di istruzione compresi
nell'istituzione scolastica. Le deroghe dimensionali saranno automaticamente
concesse nelle province il cui territorio è per almeno un terzo montano, in cui le
condizioni di viabilità statale e provinciale siano disagevoli e in cui vi sia una
dispersione e rarefazione di insediamenti abitativi.
4. La personalità giuridica e l'autonomia sono attribuite alle
istituzioni scolastiche di cui al comma 1 a mano a mano che raggiungono i requisiti
dimensionali di cui al comma 3 attraverso piani di dimensionamento della rete scolastica,
e comunque non oltre il 31 dicembre 2000 contestualmente alla gestione di tutte le
funzioni amministrative che per loro natura possono essere esercitate dalle istituzioni
autonome. In ogni caso il passaggio al nuovo regime di autonomia sarà accompagnato
da apposite iniziative di formazione del personale, da una analisi delle realtà
territoriali, sociali ed economiche delle singole istituzioni scolastiche per l'adozione
dei conseguenti interventi perequativi e sarà realizzato secondo criteri di gradualità
che valorizzino le capacità di iniziativa delle istituzioni stesse.
5. La dotazione finanziaria essenziale delle istituzioni
scolastiche già in possesso di personalità giuridica e di quelle che l'acquistano ai
sensi del comma 4 è costituita dall'assegnazione dello Stato per il funzionamento
amministrativo e didattico, che si suddivide in assegnazione ordinaria e assegnazione
perequativa. Tale dotazione finanziaria è attribuita senza altro vincolo di
destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria per lo svolgimento delle attività
di istruzione, di formazione e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e di ciascun
indirizzo di scuola.
6. Sono abrogate le disposizioni che prevedono autorizzazioni
preventive per l'accettazione di donazioni, eredità e legati da parte delle istituzioni
scolastiche, ivi compresi gli istituti superiori di istruzione artistica, delle fondazioni
o altre istituzioni aventi finalità di educazione o di assistenza scolastica. Sono
fatte salve le vigenti disposizioni di legge o di regolamento in materia di avviso ai
successibili. Sui cespiti ereditari e su quelli ricevuti per donazione non sono
dovute le imposte in vigore per le successioni e le donazioni.
7. Le istituzioni scolastiche che abbiano conseguito
personalità giuridica e autonomia ai sensi del comma 1 e le istituzioni scolastiche già
dotate di personalità e autonomia, previa realizzazione anche per queste ultime delle
operazioni di dimensionamento di cui al comma 4, hanno autonomia organizzativa e
didattica, nel rispetto degli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e degli
standard di livello nazionale.
8. L'autonomia organizzativa è finalizzata alla realizzazione
della flessibilità, della diversificazione, dell'efficienza e dell'efficacia del servizio
scolastico, alla integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture,
all'introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto
territoriale. Essa si esplica liberamente, anche mediante superamento dei vincoli in
materia di unità oraria della lezione, dell'unitarietà del gruppo classe e delle
modalità di organizzazione e impiego dei docenti, secondo finalità di ottimizzazione
delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e temporali, fermi restando i
giorni di attività didattica annuale previsti a livello nazionale, la distribuzione
dell'attività didattica in non meno di cinque giorni settimanali, il rispetto dei
complessivi obblighi annuali di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi che
possono essere assolti invece che in cinque giorni settimanali anche sulla base di
un'apposita programmazione plurisettimanale.
9. L'autonomia didattica è finalizzata al perseguimento degli
obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione, nel rispetto della libertà di
insegnamento, della libertà di scelta educativa da parte delle famiglie e del diritto ad
apprendere. Essa si sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie,
strumenti, organizzazione e tempi di insegnamento, da adottare nel rispetto della
possibile pluralità di opzioni metodologiche, e in ogni iniziativa che sia espressione di
libertà progettuale, compresa l'eventuale offerta di insegnamenti opzionali, facoltativi
o aggiuntivi e nel rispetto delle esigenze formative degli studenti. A tal fine,
sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, comma 71, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, sono definiti criteri per la determinazione degli organici funzionali di
istituto, fermi restando il monte annuale orario complessivo previsto per ciascun
curriculum e quello previsto per ciascuna delle discipline ed attività indicate come
fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di studi e l'obbligo di adottare procedure e
strumenti di verifica e valutazione della produttività scolastica e del raggiungimento
degli obiettivi.
10. Nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica le
istituzioni scolastiche realizzano, sia singolarmente che in forme consorziate,
ampliamenti dell'offerta formativa che prevedano anche percorsi formativi per gli adulti,
iniziative di prevenzione dell'abbandono e della dispersione scolastica, iniziative di
utilizzazione delle strutture e delle tecnologie anche in orari extrascolastici e a fini
di raccordo con il mondo del lavoro, iniziative di partecipazione a programmi nazionali,
regionali o comunitari e, nell'ambito di accordi tra le regioni e l'amministrazione
scolastica, percorsi integrati tra diversi sistemi formativi. Le istituzioni
scolastiche autonome hanno anche autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo nei
limiti del proficuo esercizio dell'autonomia didattica e organizzativa. Gli istituti
regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, il Centro europeo
dell'educazione, la Biblioteca di documentazione pedagogica e le scuole ed istituti a
carattere atipico di cui alla parte I, titolo II, capo III, del testo unico approvato con
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono riformati come enti finalizzati al
supporto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche autonome.
11. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 sono altresì
attribuite la personalità giuridica e l'autonomia alle Accademie di belle arti, agli
Istituti superiori per le industrie artistiche, ai Conservatori di musica, alle Accademie
nazionali di arte drammatica e di danza, secondo i principi contenuti nei commi 8, 9 e 10
e con gli adattamenti resi necessari dalle specificità proprie di tali istituzioni.
12. Le università e le istituzioni scolastiche possono
stipulare convenzioni allo scopo di favorire attività di aggiornamento, di ricerca e di
orientamento scolastico e universitario.
13. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme
regolamentari di cui ai commi 2 e 11 sono abrogate le disposizioni vigenti con esse
incompatibili, la cui ricognizione è affidata ai regolamenti stessi. Il Governo è
delegato ad aggiornare e coordinare, entro un anno dalla data di entrata in vigore delle
predette disposizioni regolamentari, le norme del testo unico di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, apportando tutte le conseguenti e necessarie
modifiche.
14. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di
concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate le istruzioni generali per l'autonoma
allocazione delle risorse, per la formazione dei bilanci, per la gestione delle risorse
ivi iscritte e per la scelta dell'affidamento dei servizi di tesoreria o di cassa, nonchè
per le modalità del riscontro delle gestioni delle istituzioni scolastiche, anche in
attuazione dei princìpi contenuti nei regolamenti di cui al comma 2. È abrogato il comma
9 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
15. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo di riforma degli organi
collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e periferico che tenga conto
della specificità del settore scolastico, valorizzando l'autonomo apporto delle diverse
componenti e delle minoranze linguistiche riconosciute, nonchè delle specifiche
professionalità e competenze, nel rispetto dei seguenti criteri:
a. armonizzazione della composizione, dell'organizzazione e delle
funzioni dei nuovi organi con le competenze dell'amministrazione centrale e periferica
come ridefinita a norma degli articoli 12 e 13 nonchè con quelle delle istituzioni
scolastiche autonome;
b. razionalizzazione degli organi a norma dell'articolo 12, comma
1, lettera p);
c. eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali,
secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera g);
d. valorizzazione del collegamento con le comunità locali a norma
dell'articolo 12, comma 1, lettera i);
e. attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 59 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nella
salvaguardia del principio della libertà di insegnamento.
16. Nel rispetto del principio della libertà di insegnamento e
in connessione con l'individuazione di nuove figure professionali del personale docente,
ferma restando l'unicità della funzione, ai capi d'istituto è conferita la qualifica
dirigenziale contestualmente all'acquisto della personalità giuridica e dell'autonomia da
parte delle singole istituzioni scolastiche. I contenuti e le specificità della
qualifica dirigenziale sono individuati con decreto legislativo integrativo delle
disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sulla base dei seguenti criteri:
a. l'affidamento, nel rispetto delle competenze degli organi
collegiali scolastici, di autonomi compiti di direzione, di coordinamento e valorizzazione
delle risorse umane, di gestione di risorse finanziarie e strumentali, con connesse
responsabilità in ordine ai risultati;
b. il raccordo tra i compiti previsti dalla lettera a) e
l'organizzazione e le attribuzioni dell'amministrazione scolastica periferica, come
ridefinite ai sensi dell'articolo 13, comma 1;
c. la revisione del sistema di reclutamento, riservato al
personale docente con adeguata anzianità di servizio, in armonia con le modalità
previste dall'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
d. l'attribuzione della dirigenza ai capi d'istituto attualmente
in servizio, assegnati ad una istituzione scolastica autonoma, che frequentino un apposito
corso di formazione.
17. Il rapporto di lavoro dei dirigenti scolastici sarà
disciplinato in sede di contrattazione collettiva del comparto scuola, articolato in
autonome aree.
18. Nell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 13 la
riforma degli uffici periferici del Ministero della pubblica istruzione è realizzata
armonizzando e coordinando i compiti e le funzioni amministrative attribuiti alle regioni
ed agli enti locali anche in materia di programmazione e riorganizzazione della rete
scolastica.
19. Il Ministro della pubblica istruzione presenta ogni quattro
anni al Parlamento, a decorrere dall'inizio dell'attuazione dell'autonomia prevista nel
presente articolo, una relazione sui risultati conseguiti, anche al fine di apportare
eventuali modifiche normative che si rendano necessarie.
20. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di
Trento e di Bolzano disciplinano con propria legge la materia di cui al presente articolo
nel rispetto e nei limiti dei propri statuti e delle relative norme di attuazione.
Art. 22
1. Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative dello
Stato in materia di ricerca e utilizzazione delle acque minerali e termali e la vigilanza
sulle attività relative. Di conseguenza le partecipazioni azionarie o le attività,
i beni, il personale, i patrimoni, i marchi e le pertinenze delle aziende termali, già
inquadrate nel soppresso Ente autonomo gestione aziende termali (EAGAT) e del Centro
ittico tarantino-campano spa sono trasferiti a titolo gratuito alle regioni e alle
province autonome nel cui territorio sono ubicati gli stabilimenti termali in base ai
piani di rilancio di cui al comma 2.
2. Ai fini del trasferimento di cui al comma 1 la regione o la
provincia autonoma, entro novanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della
presente legge, presenta al Ministro del tesoro un piano di rilancio delle terme, nel
quale sono indicati gli interventi, le risorse ed i tempi di realizzazione con impegno
dell'ente interessato al risanamento delle passività dei bilanci delle società termali,
senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. Il trasferimento di cui al comma 1
avrà luogo entro sessanta giorni dalla presentazione del piano.
3. Le regioni e le province autonome possono cedere, in
tutto o in parte, le partecipazioni nonchè le attività, i beni e i patrimoni trasferiti
ad uno o più comuni. Possono altresì prevedere forme di gestione attraverso
società a capitale misto pubblico-privato o attraverso affidamento a privati.
4. Nel caso in cui le regioni o le province autonome
territorialmente interessate non presentino alcun progetto entro il termine indicato al
comma 2, il Ministro del tesoro, anche in deroga alle vigenti norme di legge e di
regolamento sulla contabilità dello Stato, determina i criteri per le cessioni, volti a
favorire la valorizzazione delle finalità istituzionali, terapeutiche e curative delle
aziende interessate, tenuto conto dell'importanza delle stesse per l'economia generale,
nonchè per gli interessi turistici.
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 1997